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nuove disposizioni in materia di concessioni autostradali


Nella Gazzetta ufficiale del 17 dicembre 2024 n. 295 è stata pubblicata la Legge 16 dicembre 2024, n. 193 c.d. Legge Concorrenza 2023 che introduce nuove regole in materia di concessioni autostradali, mirando a rendere il sistema più competitivo, trasparente e sicuro. Si tratta di uno dei 69 obiettivi da raggiungere per l’Italia in previsione della settima rata del PNRR, ma tale normativa rappresenta anche una risposta ad alcune problematiche relative alle carenze nella manutenzione delle infrastrutture e nella gestione delle concessioni autostradali. Qui di seguito vengono illustrate le principali novità.

Obbligo di gare per i contratti di concessione

Anche per l’affidamento delle concessioni autostradali viene previsto il ricorso alle procedure di evidenza pubblica e, in particolare, all’applicazione delle disposizioni del Libro IV, parte II, del codice dei contratti pubblici che regola le concessioni.

Spetta al bando di gara individuare, con riferimento all’oggetto del contratto, i servizi di gestione e manutenzione ordinaria, nonché la progettazione e l’esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria. Il criterio di aggiudicazione della concessione, coerentemente con quanto prevede il codice dei contratti pubblici, è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 1).

La nuova normativa, inoltre, pone delle limitazioni agli affidamenti in house, in linea con quanto prevede il diritto dell’Unione europea. È ancora possibile ricorrere a tale modalità, ma in questo caso l’ente concedente ha l’obbligo di effettuare preventivamente la valutazione delle ragioni che ne giustificano il ricorso, in particolare dando conto dei vantaggi per la collettività e delle connesse esternalità nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato (art. 5).

Durata delle concessioni e divieto di proroga

La durata delle concessioni è determinata dall’ente concedente in funzione dei servizi e dei lavori richiesti al concessionario e non può superare di regola i 15 anni. La norma, tuttavia, ammette una deroga nel caso in cui i lavori affidati non consentano il recupero degli investimenti e un ritorno economico nell’arco di tale periodo (art. 10).

Non è più prevista la possibilità di ricorrere in via automatica ad un prolungamento o ad un rinnovo delle concessioni esistenti: l’art. 10, comma 2, specifica che al termine della concessione l’ente concedente deve procedere ad un nuovo affidamento secondo quanto stabilito dall’art. 3, e, quindi, secondo le procedure dell’evidenza pubblica.

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Estinzione dei contratti in caso di inadempimento

La legge prevede che inadempimenti significativi da parte del concessionario, in particolare riguardo alla gestione delle infrastrutture e alla sicurezza, determinano l’estinzione della concessione.

La disciplina dell’estinzione del contratto di concessione è affidata all’art. 11, che regola l’applicazione delle procedure di risoluzione e recesso al fine di assicurare maggiore trasparenza e sicurezza nel loro esercizio.

Salvo quanto previsto dall’art. 190 del codice dei contratti pubblici, il mancato assolvimento degli obblighi convenzionali relativi alla gestione e alla manutenzione ordinaria dell’infrastruttura o relativi alla progettazione o all’esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria consistente in ritardi nella loro realizzazione, o qualunque altro impedimento delle obbligazioni convenzionali che comprometta la buona riuscita delle prestazioni determina l’estinzione del contratto che deve essere disposta su proposta dell’ente concedente, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Nelle more dello svolgimento delle procedure di affidamento a un nuovo concessionario la gestione delle tratte autostradali è affidata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Fissazione e aggiornamento delle tariffe

Un nodo centrale del ddl concorrenza è rappresentato sicuramente dai pedaggi autostradali, in quanto vengono introdotte misure più stringenti per il controllo delle tariffe e viene rafforzato il ruolo delle autorità competenti, come l’Autorità di Regolazione dei Trasporti e l’Anas, cercando di garantire che parte del ricavato dai pedaggi sia investito in infrastrutture e manutenzione.

Per le nuove concessioni e per quelle in scadenza nel 2025 l’art. 12 prevede un nuovo modello tariffario idoneo a coprire tre tipi di oneri: l’onere per il sistema infrastrutturale autostradale, destinato a recuperare i costi di costruzione, manutenzione, esercizio e sviluppo; l’onere finalizzato al recupero dell’investimento pubblico concesso; l’onere relativo alla remunerazione di eventuali costi esterni. Le tariffe continuano ad essere riscosse dai concessionari che però devono provvedere, sulla base di quanto stabilito di volta in volta dalla legge di bilancio annuale, all’accantonamento di quote dei pedaggi da versare in appositi fondi istituiti dallo Stato e destinati agli investimenti per la manutenzione della rete autostradale.

Pianificazione degli investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria

Il ddl concorrenza, infatti, introduce norme più rigide riguardo agli investimenti obbligatori in manutenzione e sicurezza, intervenendo in particolare sul piano della pianificazione degli investimenti.

L’art. 13 prevede l’adozione di un apposito piano nazionale degli investimenti autostradali con durata decennale che deve individuare l’elenco dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria. Tale piano viene redatto tenendo conto delle relazioni sugli investimenti trasmesse dai concessionari uscenti al termine delle rispettive concessione e considerando la maturità progettuale delle opere, la rilevanza dell’intervento rispetto agli standard di sicurezza da adottare, l’incidenza sulla viabilità dei cantieri e, infine, la necessità di individuare aree di sosta adeguate per gli operatori del trasporto merci.

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Il ddl concorrenza, inoltre, disciplina l’istituzione del “Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale”, le cui risorse sono destinate prioritariamente agli eventuali maggiori costi degli investimenti rispetto alle previsioni poste a base degli affidamenti derivanti dagli eventi sopravvenuti, straordinari e imprevedibili e alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza della viabilità locale che conduce alle tratte autostradali.

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