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Lasciate in pace i Tigli di Ripafratta!


Non si capisce proprio l’astio verso gli alberi che serpeggia nel povero Bel Paese.

Stavolta è il macabro turno di trentaquattro esemplari di Tiglio (gen. Tilia) che vivono lungo la S.S. n. 12 “Abetone – Brennero, nella località di Ripafratta, in Comune di San Giuliano Terme (PI).

I residenti della zona sono stati recentemente informati dall’Amministrazione comunale che gli alberi dovrebbero esser tagliati per imprecisate ragioni di sicurezza stradale e ferroviaria.

Si tratta di alberi pericolanti?   Sono alberi malati?    Ci sono perizie che accertano inequivocabilmente la pericolosità o il rischio sanitario?

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Non si sa.

Ucraina, Kleven, “galleria ferroviaria” di alberi (foto Oleg Gordienko). Fosse in Italia l’avrebbero massacrata da un bel pezzo.

Per cattiva interpretazione del Codice della Strada (decreto legislativo n. 285/1992 e s.m.i.) e delle norme di sicurezza ferroviaria (D.P.R. n. 753/1980 e s.m.i.), tuttora troppo spesso ai lati delle strade vien fatto il deserto e viene chiamato sicurezza stradale o sicurezza ferroviaria.

Poi, è necessario intervenire per far modificare abnormi provvedimenti, come a Ploaghe (SS), o denunciare per far sanzionare tagli della vegetazione immotivati e abusivi, come a Bondeno (FE).  

In realtà, l’art. 26, comma 6°, del D.P.R. n. 495/1993 e s.m.i. (regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada) dispone che “la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m”.

Inequivocabilmente si riferisce alla nuova piantagione di alberi, non a quelli già viventi alla data di entrata in vigore del Codice della Strada.

strada alberata

I soggetti titolari delle strade (Stato, Regioni, Enti locali, ecc.) hanno certamente il compito di provvedere “alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi” (art. 14, comma 1°, lettera a, del decreto legislativo n. 285/1992 e s.m.i.), ma non devono certo abbattere alberi e siepi senza criterio.

Lo afferma chiaramente la circolare Ministero Trasporti e Infrastrutture n. 3224 del 10 giugno 2021 (“Richiesta di parere D. Lgs. n. 285/92 art. 14 – Alberi ubicati nelle pertinenze stradali”)che interpreta autorevolmente il tema, indicando come vietata la sola nuova piantumazione degli alberi, senza alcuna previsione di rimozione obbligata degli alberi già viventi al momento dell’entrata in vigore del Codice della Strada, riguardo cui è necessaria una valutazione caso per caso.

Lo affermano il buon senso e la giurisprudenza amministrativa, che recentemente ha posto un principio granitico: senza la comprovazione adeguata della pericolosità, gli alberi non si tagliano (Cons. Stato, Sez. V, 27 ottobre 2022, n. 9178).

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E vale pure per la sicurezza ferroviaria.

Sardegna, ferrovia e alberi

Infatti, è vero che l’art. 52 del D.P.R. n. 753/1980 e s.m.i. prevede l’assenza di “piante o siepi o … muriccioli di cinta, steccati, recinzioni in genere ad una distanza minore di metri 6 dalla più vicina rotaia” e che l’art. 55 citato dispone che “i  terreni  adiacenti  alle  linee  ferroviarie  non possono essere destinati  a  bosco  ad  una distanza minore di metri cinquanta dalla piu’ vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale, le disposizioni di tutela della sicurezza dei trasporti non esigono certo il taglio di ogni albero che sorga a meno di mt. 50 dalla sede ferroviaria, ma si riferiscono esclusivamente alla destinazione a bosco, la cui nozione è contemplata nell’art. 3, comma 3°, del decreto legislativo n. 34/2018 (area alberata – anche con radure – di superficie superiore a mq. 2.000). La disposizione di cui all’art. 55 del D.P.R. n. 753/1980 appare posta a tutela del pericolo derivante da eventuali incendi, più che da eventuali cadute di tronchi sulla sede ferroviaria.

Inoltre, la S.S. n. 12 “Abetone – Brennero, realizzata nel 1928, è tutelata per legge con il vincolo culturale (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.), per cui ogni intervento su di essa (alberi compresi) dev’essere preventivamente autorizzato.

strada alberata

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) ha, quindi, inoltrato un’istanza di accesso civico, informazioni ambientali, adozione di provvedimenti (31 gennaio 2025), coinvolgendo i Ministeri della Cultura, dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, delle Infrastrutture e Trasporti, la Regione Toscana, il Prefetto di Pisa, la Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Pisa, il Comune di San Giuliano Terme, i Carabinieri Forestale.    E’ necessario verificare nel concreto se vi siano effettivi pericoli statici o di carattere sanitario delle alberature allo stato non conosciuti e, non ultimo, se vi siano eventuali autorizzazioni amministrative.

La presenza di alberature stradali, di siepi, di boschi lungo la viabilità ha grande importanza ambientale, paesaggistica, nonché per l’abbattimento degli inquinamenti e, infine, quale contributo alla lotta ai cambiamenti climatici.

Il GrIG auspica un sereno ripensamento che corregga provvedimenti decisamente abnormi e lesivi dell’ambiente.

Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)

S. Giuliano Terme, Ripafratta, S.S. n. 12 “Abetone – Brennero”, alberata di Tigli

(foto Oleg Gordienko, per conto GrIG, S.D., archivio GrIG)



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