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Inefficacia della cessione del credito per mancata accettazione


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PESCARA in persona del giudice unico dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._2_2025_- N._R.G._00001403_2023 DEL_05_01_2025 PUBBLICATA_IL_05_01_2025

nella causa civile iscritta al n. 1403/2023 R.A.C.C. TRA in persona del lrpt, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME giusta procura in atti;

-ATTRICE- , in persona del lrpt, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME come da mandato in atti;

-CONVENUTA- Oggetto: altri contratti atipici.

Conclusioni delle parti:

all’udienza del 1.10.2024, la causa è stata riservata in discussione ai sensi dell’art. 281 quinquies cpc.

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MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio assumendo di essere cessionaria dei crediti vantati dalla Società per le prestazioni assistenziali da quest’ultima fornite;

in particolare, ha allegato che, in ragione della suddetta attività di assistenza specialistica ambulatoriale in favore di assistiti della nonché dei contratti stipulati per l’erogazione delle prestazioni dell’area territoriale per le annualità 2019, 2020, 2021, la società aveva emesso una serie di fatture, le quali tuttavia erano state pagate in ritardo rispetto ai termini di cui al D.lgs231/02 e sulle quali, pertanto, sono dovuti gli interessi moratori pari all’importo complessivo di €. 31.522,31.

Pertanto, nella qualità di cessionaria di tale credito, l’attrice ha così concluso:

accertata e dichiarata la debenza degli interessi moratori di cui al D.lgs. n. 231/02 e s.m.i., condannare la al pagamento in favore di della somma di € 31.522,31 oltre interessi successivi dalla data della notifica del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’ art 1224, VI comma c.c. o in subordine , condannare la pagamento in favore di della somma maggiore o minore che risulterà dovuta a titolo di interessi legali, di maggior danno (nella misura pari alla differenza tra il costo del denaro e detti interessi), oltre alla rivalutazione monetaria e interessi successivi dalla data della notifica del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’ art 1224, IV comma c.c. Si è costituita in giudizio la che ha eccepito l’inefficacia nei confronti dell’ dei crediti, chiedendo, per l’effetto, di dichiarare inammissibili e infondate tutte le domande di parte attrice azionate nel presente giudizio nei confronti dell’ e, ove disattesa l’inefficacia delle cessioni dei crediti, accertare e dichiarare la infondatezza di tutte le domande di parte attorea e quindi non dovuti gli interessi rivendicati. All’udienza del 1.10.2024, all’esito dei termini dell’art. 189 cpc, la causa è stata riservata in decisione.

Ebbene, la domanda è infondata attesa l’inefficacia della cessione del credito nei confronti della Vanno infatti richiamate le previsioni di cui agli artt. 15 dei Contratti per l’erogazione di prestazioni territoriali annualità 2019 e 2020/2021, stipulati tra la Regione Abruzzo, l’ e la a cui si riferiscono le fatture pagate in ritardo e per le quali sono qui richiesti gli interessi di mora.

Le clausole cennate, rubricate “cessione dei crediti”, prevedono:

“1.L’Erogatore ha l’obbligo di notificare la cessione a qualsiasi titolo dei crediti derivanti dall’esecuzione del presente accordo contrattuale all’ competente territorialmente.

2.

Cessione crediti fiscali

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Le parti convengono che l’efficacia della cessione è condizionata all’accettazione espressa, nel termine di trenta giorni dalla avvenuta ricezione – avvenuta a seguito di raccomandata con avviso di ricevimento (o trasmissione mediante posta elettronica certificata) presso il domicilio indicato nel presente accordo contrattuale e attestata dalla acquisizione del relativo atto di notifica al protocollo – da parte della Regione Abruzzo e che la cessione del credito potrà essere accettata esclusivamente nei limiti delle prestazioni verificate positivamente e valorizzate ai sensi degli articoli 13 e 14 del presente accordo contrattuale. 3. L’accettazione espressa da parte della di pertinenza e della Regione Abruzzo di cui al secondo comma è comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento (o trasmissione mediante posta elettronica certificata) presso il domicilio indicato nel presente accordo contrattuale.

Analoga modalità di comunicazione è prevista per il diniego espresso.

4. L di pertinenza e della Regione Abruzzo possono opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente accordo contrattuale.

5. Restano fermi e impregiudicati gli eventuali ulteriori adempimenti connessi al presente accordo contrattuale.

6. In conseguenza di quanto sopra, l’RAGIONE_SOCIALE si impegna a mantenere indenne la e la Regione Abruzzo per eventuali cessioni effettuate al di fuori delle modalità e condizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.

7. Sono inefficaci le cessioni di credito non conformi alle prescrizioni del presente articolo e, in conseguenza di quanto sopra, l’Erogatore si impegna a mantenere indenne e la Regione Abruzzo per eventuali cessioni effettuate al di fuori di quanto previsto ai precedenti commi del presente articolo.

” Dunque, premesso che la può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del contratto, e, quindi, anche le previsioni della clausola appena Parte richiamata, l’efficacia della cessione del credito è condizionata all’accettazione espressa della cessione stessa da parte della della Regione Abruzzo.

Nella specie, posto che l’attrice ha prodotto le comunicazioni all’ della cessione dei crediti, col che dimostrando di conoscere il contenuto della previsione dei contratti per l’erogazione delle prestazioni (che sono stati prodotti dalla stessa attrice), non ha fornito tuttavia alcuna prova dell’accettazione delle cessioni da parte della convenuta.

Pertanto, la cessione del credito è inefficace nei confronti della e la domanda di pagamento dei crediti per gli interessi di mora, azionata nei confronti della stessa infondata.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

rigetta la domanda;

condanna l’attrice alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese di lite, che liquida in €. 7.616,00 per compensi (dm 147/22, scaglione da 26 mila a 52 mila euro, parametri), oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap. Pescara, 4.1.2025.

Il giudice -dott.

NOME COGNOME– Part Parte Parte

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La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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