Le Associazioni Italiane operanti nelle circoscrizioni estere sono tenute ad effettuare prima affiliazione e aggiornare annualmente la propria affiliazione presso il proprio Ufficio Consolare di riferimento al fine di mantenere aggiornata la mappatura delle Associazioni operanti e operative nelle rispettive circoscrizioni.
Il registro/database delle Associazioni assume rilevanza giuridica quantomeno in occasione dell’elezione dei membri del CGIE successiva a quella dei Com.It.Es.; l’art. 13, comma 1, della Legge 368/89, modificato dalla Legge 198/98, prevede infatti che all’assemblea elettiva partecipino rappresentanti delle Associazioni registrate. Per quanto riguarda i Com.It.Es., la Legge 286/2003 ed il DPR 395/2003 prevedono un ruolo attivo delle Associazioni iscritte in apposito registro nella nomina dei membri cooptati (art. 7 Legge 286/2003), dei membri del Comitato Elettorale Circoscrizionale (art. 16 Legge 286/2003) e dei membri dei Com.It.Es. non elettivi (art. 23 Legge 286/2003). Tali Associazioni devono essere operanti da almeno cinque anni.
PARAMETRI PER LA REGISTRAZIONE
La rilevanza giuridica ai fini elettorali non può prescindere dalla rappresentatività: l’Associazione, infatti, non solo deve esistere ma “deve operare” e, in tale attività, non può essere autoreferenziale, in quanto deve essere rappresentativa della collettività di cui è espressione.
Criterio numerico
È definito un numero minimo di soci al di sotto del quale l’Associazione, seppur nel rispetto della sua libertà di costituirsi, non potrà essere registrata dall’Ufficio Consolare, né tenuta in considerazione per le finalità previste dalle norme:
- 25 soci per le circoscrizioni consolari con collettività residenti, quali risultanti dagli schedari consolari, inferiori alle 100.000 unità;
- 35 soci per le circoscrizioni consolari con collettività residenti, quali risultanti dagli schedari consolari, superiori alle 000 unità.
I soci che non risultino registrati negli schedari consolari come cittadini italiani residenti non sono tenuti in considerazione per il raggiungimento delle soglie sopra definite.
Criterio dell’operatività
L’Associazione deve svolgere concrete attività che corrispondano alle finalità principali previste dal proprio Statuto ed agli interessi della collettività e degli associati di cui è espressione.
ISTRUZIONI OPERATIVE
Al fine di ottemperare alle disposizioni per l’iscrizione e l’aggiornamento del rispettivo registro/database delle Associazioni, le Associazioni dovranno inviare annualmente all’Ufficio Consolare di riferimento una comunicazione scritta all’indirizzo consolare.singapore@esteri.it allegando il modulo di richiesta prima iscrizione o rinnovo al registro delle Associazioni Italiane operanti a Singapore.
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Questo modulo scaricabile anche nella sezione Modulistica Notarile contiene:
- denominazione esatta dell’Associazione e suo indirizzo completo (compreso quello di posta elettronica, qualora disponibile e i telefoni utili);
- data di costituzione e di eventuale registrazione presso le Autorità locali,
- finalità principale (quale desumibile dallo Statuto). Si precisa in proposito che sono ammesse tutte le finalità che non siano vietate ai singoli dalla legge penale (art. 18 della Costituzione della Repubblica);
- il capitale sociale;
- i nominativi dei rappresentanti legali e dei detentori di cariche sociali;
- elenco nominativo dei soci;
- numero dei soci presenti all’ultima Assemblea tenutasi;
- attività svolte nel corso dell’ultimo anno e data di svolgimento;
- copia del proprio Statuto vigente.
Ricevuto riscontro dalle Associazioni, gli Uffici consolari, tenendo in considerazione il numero degli iscritti, secondo i criteri in precedenza enunciati, avranno cura di apportare nel registro/database delle Associazioni operanti nella circoscrizione ogni variazione intervenuta. In caso di mancato riscontro l’Associazione verrà depennata dal registro.
ISTRUZIONI GENERALI
Resta inteso che:
- spetta alle Associazioni richiedere l’iscrizione nel registro/database tenuto dall’Ufficio consolare di riferimento. Non è prevista la registrazione d’ufficio;
- copia dello Statuto dell’Associazione dovrà essere conservata agli atti dell’Ufficio Consolare di riferimento;
- al fine della verifica della rappresentatività e dell’operatività, le Associazioni devono regolarmente informare per iscritto, almeno una volta l’anno, l’Ufficio Consolare delle attività svolte nel corso dell’anno e della convocazione della loro Assemblea annuale, nonché delle eventuali variazioni nelle cariche sociali;
- l’Associazione può essere cancellata dal registro/database:
- quando il numero dei soci diventa inferiore al numero minimo richiesto;
- per sopravvenuto scioglimento;
- per richiesta esplicita dei legali rappresentanti dell’Associazione stessa.
Inoltre, qualora le attività previste dallo Statuto dell’Associazione risultino, dalla comunicazione di cui al precedente punto 3 o da verifiche successivamente condotte dall’Ufficio Consolare, inesistenti o irrilevanti, l’Associazione verrà cancellata dal registro/database a cura dell’Ufficio Consolare di riferimento che ne darà comunicazione scritta all’Associazione stessa.
Nei casi dubbi l’Ufficio Consolare potrà far ricorso al parere, non vincolante, del rispettivo Com.It.Es..
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
art. 18 Costituzione;
artt. 14 e ss. c.c.;
art. 53 DPR 18/1967;
Legge 6 novembre 1989, n. 368;
DPR 14 settembre 1998, n. 329;
circ. min.le n. 1 del 16 gennaio 2003;
Legge 23 ottobre 2003, n. 286;
DPR 29 dicembre 2003, n. 395;
circ. min.le n. 4 del 6 dicembre 2007.
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