(AGENPARL) – Roma, 6 Dicembre 2024
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Corte di giustizia dell’Unione europea
Agenda
Dal 9 al 15 dicembre 2024
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Sofia Riesino
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Giovedì 12 dicembre 2024 – h. 09.30
Sentenza nella causa C-118/23 Getin Holding e.a. (PL)
(Risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi – Banca soggetta a procedura di risoluzione delle crisi – Diritto a un ricorso effettivo per tutte le persone interessate dalla risoluzione delle crisi)
Nel dicembre 2021, la Commissione di vigilanza finanziaria polacca ha nominato un amministratore temporaneo per la Getin Noble Bank al fine di migliorare la situazione della banca. Questa funzione è stata affidata al Fondo polacco di garanzia bancaria (FGB). Secondo la legislazione nazionale, il FGB è principalmente responsabile della garanzia dei depositi bancari e di funzioni risolutive.
Nel settembre 2022, di fronte al rischio di insolvenza della banca in questione, il FGB, in qualità di autorità di risoluzione, ha deciso di sottoporla a una procedura di risoluzione. Il consiglio di vigilanza della Getin Noble Bank ha presentato ricorso contro questa decisione presso il tribunale amministrativo polacco competente. La legalità di questa decisione è stata contestata anche da altri soggetti, tra cui gli azionisti della banca, i detentori di obbligazioni emesse dalla banca e i privati che avevano stipulato contratti di prestito con la banca, la cui validità era contestata per la presenza di clausole potenzialmente inique. In totale, sono stati presentati più di ottomila ricorsi, che corrispondono al numero medio di ricorsi che arrivano a questo tribunale in un periodo di due anni.
Nell’ambito di questa controversia, il Tribunale amministrativo ha sottoposto alla Corte di giustizia due dubbi.
In primo luogo, sottolinea che una disposizione procedurale gli impone di riunire tutti i ricorsi per un esame e una decisione congiunti. Sarebbe quindi eccessivamente difficile, se non impossibile, soddisfare il requisito di rapidità del controllo giurisdizionale. In questo contesto, si chiede se il diritto di tutte le persone interessate dalla decisione contestata di adire il tribunale amministrativo sia indispensabile per tutelare i diritti loro conferiti dal diritto dell’Unione.
Giovedì 12 dicembre 2024 – h. 09.30
Sentenza nella causa C-419/23 Nemzeti Földügyi Központ (HU)
(Libera circolazione dei capitali – Diritto di proprietà – Diritto di usufrutto su terreni agricoli – Obblighi di uno Stato membro derivanti da una sentenza per inadempimento)
Nel 2013 l’Ungheria ha adottato una normativa che ha abolito, a partire dal 1° maggio 2014, i diritti di usufrutto appartenenti a persone senza un legame di parentela con il proprietario dei terreni agricoli interessati situati in tale Stato membro. Nella sentenza del 21 maggio 2019, (C-235/17) la Corte di giustizia ha dichiarato che, adottando la normativa nazionale in questione, l’Ungheria ha violato il principio della libera circolazione dei capitali e il diritto di proprietà garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Nel 2021, l’Ungheria ha adottato disposizioni speciali per dare attuazione a questa sentenza, in modo che qualsiasi persona fisica o giuridica i cui diritti di usufrutto fossero stati cancellati dal registro fondiario in conformità al regolamento del 2013 potesse chiedere che tali diritti venissero nuovamente iscritti nel registro fondiario.
Nel 2022, il Centro nazionale ungherese per gli affari fondiari ha ordinato la reinscrizione nel registro fondiario di un usufrutto precedentemente detenuto su un terreno agricolo in base a tali disposizioni. Il proprietario del terreno agricolo in questione, residente in Germania, ha presentato un ricorso dinanzi al tribunale di Győr (Ungheria) per l’annullamento di tale ordine di reinscrizione, in quanto l’usufrutto in questione era stato illegittimamente iscritto nel registro fondiario nel 2002. Tale giudice chiede alla Corte se il diritto dell’Unione osti alla reinscrizione dell’usufrutto in questione per il fatto che esso era stato inizialmente iscritto illegittimamente nel registro fondiario.
Giovedì 12 dicembre 2024 – h. 09.30
Conclusioni nella causa C-595/23 Cuprea (IT)
(Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato di arresto europeo – Sistema d’informazione Schengen (SIS) – Possibilità per lo Stato di esecuzione di cancellare una segnalazione inserita nel SIS da un altro Stato membro)
Questa causa riguarda un mandato d’arresto europeo emesso dalla Romania, e la relativa segnalazione nel Sistema Informativo Schengen, in esecuzione ad una pena di condanna di 5 anni e 6 mesi di reclusione nei confronti di un cittadino romeno.
Egli è stato arrestato in Italia, che non ha riconosciuto il mandato d’arresto europeo, ma ha ordinato l’esecuzione della sentenza in Italia.
Alcuni anni dopo, sia il cittadino europeo che il Ministero della giustizia italiano hanno chiesto alla Romania di revocare il mandato d’arresto europeo e di cancellare la segnalazione nel sistema SIS. L’alta Corte di Cassazione della Romania ha però respinto il ricorso, statuendo che, siccome l’Italia aveva riconosciuto la sentenza romena, ogni questione relativa all’esecuzione era competenza del giudice italiano.
Il cittadino sostiene che la sua situazione di fatto determina una illegittima limitazione alla sua libertà personale e del suo diritto di libera circolazione, ha chiesto quindi alla Corte d’Appello di Napoli, giudice di esecuzione, di ordinare la cancellazione.
La Corte d’appello di Napoli ha interpellato la Corte di Giustizia perché chiarisca se, quando lo Stato di esecuzione ha riconosciuto ed eseguito una sentenza di condanna di un altro Stato membro, allora lo Stato che ha emesso il mandato di arresto europeo è obbligato a revocarlo e a cancellare la segnalazione nel Sistema Informativo Schengen.
L’avvocato generale Richard de la Tour presenterà le sue conclusioni.
Questa agenda propone una selezione di cause di possibile interesse mediatico che saranno trattate nei prossimi giorni, con una breve descrizione dei fatti che vi hanno dato origine.
Si tratta di un’iniziativa della Sezione italiana dell’Unità Stampa e Informazione, di carattere non ufficiale e non esaustivo, che in nessun modo impegna la Corte di giustizia dell’Unione europea
Corte di giustizia
dell’Unione europea
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Sofia Riesino
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